L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 40 del 21 gennaio 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alla scadenza del bonus 110 per cento, nel caso di interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante dichiara di aver acquistato due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cosiddetto “condominio minimo”.


L’edificio sarà successivamente demolito e ricostruito e le due unità immobiliari saranno accorpate.
Trattandosi di interventi per i quali spetta l’agevolazione fiscale del Superbonus 110%, l’Istante chiede se i pagamenti effettuati entro i termini previsti dalla normativa diano diritto a tale agevolazione anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali scadenze.

Superbonus 110%, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025

La legge di Bilancio 2022, spiega l’Agenzia delle entrate, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse al Superbonus.
In particolare, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione.
La detrazione, infatti, è pari a:

  • 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65 per cento di quelle sostenute nel 2025.

 

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