In questo periodo di sospensione degli adempimenti tributari, diversi sono i dubbi dei contribuenti e degli operatori del settore fiscale. Tra questi una questione che è stat risolta dall’Amministrazione finanziaria è se a beneficiare dello stop (e relativa proroga) siano anche i contratti di locazione il cui termine ultimo per la registrazione cade nel mezzo del periodo di sospensione. In premessa è importante richiamare quanto stabilito dal decreto Cura Italia all’art. 62 commi 1 e 6. Con essi, al fine di agevolare i contribuenti italiani in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica dovuta al propagarsi dell’epidemia da Covid-19, si è detto che per coloro aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, scatta la sospensione degli adempimenti, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il termine ultimo per eseguirli è stabilito, salvo ulteriori proroghe, alla fine del mese di giugno prossimo senza sanzione alcuna. Nulla toglie ai contribuenti di effettuare, comunque, l’adempimento entro i termini ordinari previsti (ad esempio il Modello IVA/2020 potrà, comunque, inviarsi entro il 30 aprile 2020 senza che il sistema lo scarti).

Il chiarimento del MEF e dell’Agenzia delle Entrate

L’attuale disciplina regolamentativa riguardante la registrazione dei contratti, prevede che (così si apprende anche consultando il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate) tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Se, quindi, si considera un contratto di locazione la cui decorrenza è fissata alla data del 16 marzo 2020, ne consegue che il termine di registrazione ricade nel periodo della sospensione di cui all’art. 62 del decreto Cura Italia.

Si può registrare tale contratto entro il 30 giugno senza vedersi irrogare nessuna sanzione?

Al riguardo, prima del chiarimento contenuto nella Circolare n. 8/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, era possibile per analogia ritenere valida la stessa precisazione data dal MEF in riferimento alla presentazione delle dichiarazioni di successioni ereditarie. A tal proposito è stato chiesto al Ministero se il decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle predetta dichiarazione (un anno dalla morte). Nella risposta è fatto sapere che la proroga di tale termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Pertanto, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica lo stop previsto dall’articolo 62 del decreto e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Stessa cosa poteva, considerarsi valida per i contratti di locazioni, poiché anche tali contratti vanno registrati all’Agenzia delle Entrate e comportano il pagamento di tributi (vedasi ad esempio imposta di registro e di bollo). Si ricorda, infatti, che il contratto di locazione può essere registrato: a) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici; b) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI; d) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

La conferma della suddetta interpretazione è arrivata con la menzionata Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.