La maternità facoltativa (o congedo parentale) è un periodo di astensione dal lavoro in aggiunta alla maternità obbligatoria. Ha la durata di 6 mesi entro i 12 anni di vita del bambino.

L’art, 32 e successivi del Testo Unico tutela le mamme lavoratrici prevedendo nei mesi successivi al parto anche un congedo facoltativo da utilizzare in via continuativa o frazionata. Può utilizzarlo anche il papà ed è valido anche in caso di adozione o affido.

Come funziona? La maternità facoltativa può essere negata dal datore di lavoro o dall’Inps?

Maternità facoltativa: chi può richiederla?

Al termine dei 5 mesi previsti per il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice neomamma, per prendersi cura del bambino, può decidere di prolungare il periodo di assenza dal lavoro per altri 6 mesi entro i 12 anni di vita del figlio.

Anche il padre del bambino può scegliere di usufruire della paternità facoltativa, in aggiunta ai 7 giorni di congedo che gli spettano dopo la nascita del figlio.

Maternità e paternità facoltativa fanno parte del congedo parentale che può essere richiesto da un solo genitore o da entrambi. Tra madre e padre, la durata complessiva della maternità facoltativa è di 10 mesi.

Oltre al padre e alla madre naturali, la maternità e paternità facoltativa può essere richiesta anche dal genitore solo e dal padre lavoratore dipendente durante l’astensione obbligatoria della madre e se la stessa non lavora. Spetta anche a collaboratori, alcune categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti,

I genitori possono usufruire dell’indennità al 30% della retribuzione media giornaliera considerando la retribuzione del mese precedente a quello di inizio periodo indennizzabile. Dall’età di 8 anni fino ai 12 anni del bambino, la maternità e paternità facoltativa non sono mai indennizzati.

La Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015 ha fornito tutti i chiarimenti e le indicazioni relativi a questa misura.

Il datore di lavoro può negare la maternità facoltativa? E l’INPS?

Il genitore deve fornire un preavviso non inferiore ai 5 giorni (entro i 15 giorni) al datore di lavoro indicando inizio e fine del periodo di congedo.

L’indennità, a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro che poi chiederà il rimborso.

Cosa succede se il datore di lavoro rifiuta di concedere la maternità facoltativa con regolare preavviso? Viene punito con una sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro. Non solo: il licenziamento viene ritenuto illegittimo, quindi nullo, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n.151/2001.

Il datore di lavoro non può negare la maternità facoltativa a meno che la richiesta non sia stata consegnata oltre i limiti di tempo previsti dalla legge.

La richiesta va fatta all’Inps per via telematica compilando e firmando un apposito modulo fornito sul sito dell’Inps.

L’Inps può rigettare la domanda? No, non può farlo a meno che il modulo di richiesta non sia stato compilato erroneamente o in modo incompleto. L’Inps verifica prima di concedere o meno la maternità facoltativa.