L’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito nella Legge n. 108/2021 introduce importanti modifiche al Superbonus 110%. L’intenzione da parte del governo di favorire gli interventi edilizi ha riscritto l’art. 119, co. 13-ter del Decreto Rilancio bypassando, di fatto, la questione degli abusi edilizi.

In sostanza, gli interventi legati al Bonus 110 che non richiedono demolizione e ricostruzione dell’edificio vengono intesi come lavori di manutenzione straordinaria. La CILAS è obbligatoria per fruire del Bonus 110%. Si tratta di una comunicazione asseverata di inizio lavori.

Con la presentazione della CILAS, il dichiarante dovrà indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’edificio, del provvedimento che ne ha permesso la legittimazione o l’attestazione che l’edificio stesso è stato completato in data anteriore al 1° settembre 1967. Nella CILAS non bisogna riportare alcun dato riguardante lo stato legittimo dell’immobile.

CILAS obbligatoria per fruire del Bonus 110%

La vera novità apportata dal Decreto Semplificazioni bis consiste in questo: le cause di decadenza dell’agevolazione fiscale previste dal DPR n. 380/2001 (art. 49) non valgono più.

Oggi, si rischia di perdere il Bonus 110% soltanto per:

– mancata presentazione della CILA;

– lavori eseguiti in difformità dalla CILA;

– mancanza dell’attestazione alternativa o del titolo abilitativo;

– asseverazioni non corrispondenti al vero per fruire del bonus.

Date di presentazione della CILAS per il Superbonus 110%

Da quale data parte l’obbligo di presentazione della CILAS?

Bisogna considerare due date:

– il 31 maggio 2021 il DL n. 77/2021 è stato pubblicato in G.U. Di conseguenza, a decorrere dal 1° giugno 2021, tutti gli interventi previsti dal comma 13-ter dovranno essere avviati a seguito della presentazione della CILA. E’ consigliabile utilizzare il nuovo modello CILAS anche per lavori iniziati prima;

– il 4 agosto 2021 è stato pubblicato il modello CILAS sul portale del Ministero della Funzione Pubblica. A decorrere dal 5 agosto bisognerà avviare tutti gli interventi previsti dal comma 13-ter dopo la presentazione della nuova CILAS.

E’ obbligatorio presentare la CILAS per il Superbonus anche in caso di interventi misti (legati al bonus 110 e ad interventi che prevedono un differente titolo edilizio).

Non presentare la CILAS equivale a perdere l’agevolazione fiscale.