L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 576 del 10 dicembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito dell’Istante

La società istante dichiara di aver sviluppato una nuova offerta commerciale che punta al miglioramento, in termini di efficienza energetica, degli impianti di illuminazione.

Al riguardo, la società precisa che per dare esecuzione al contratto concede in subappalto l’acquisto e l’installazione dei corpi illuminanti ad un soggetto terzo il quale, a sua volta, può decidere di avvalersi di fornitori terzi per l’acquisto e/o installazione del bene.

Al termine dell’installazione la società istante emette fattura verso il cliente per l’intero importo pattuito e provvede a rateizzare il pagamento in bolletta in otto anni.

In relazione a questo caso, l’istante intende conoscere il parere in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento nel rapporto di fatturazione tra la società Alfa ed il cliente finale (condominio residenziale o persona fisica).

Aliquota Iva in base agli interventi di recupero

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, chiarisce l’Agenzia delle entrate, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In particolare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999:

“godono dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata”.

Inoltre, la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 ha precisato che: qualora, nell’ambito di tali interventi, siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.

Al contrario, se il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi.

Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.

In conclusione, con riferimento all’intervento descritto dall’istante, l’Ade concorda sulla circostanza che lo stesso rientri nell’ambito di applicabilità dell’aliquota agevolata.

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