Con risposta all’interpello n. 422 del 24 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il quesito di un contribuente che si trova in stato di disabilità permanente e difficoltà a deambulare. Di seguito i chiarimenti su detrazioni fiscali disabili e IVA al 4%.

Il quesito: agevolazioni fiscali disabili su elettrodomestici e domotica casa

Con tale interpello, un cittadino, affetto da gravi limitazioni all’autonoma deambulazione, chiede quali siano le prescrizioni necessarie per potersi avvalere di tutte le agevolazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici e domatica, necessari per adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute.

Risposta dell’AdE

In risposta al quesito sopracitato: l’istante potrà usufruire dell’aliquota iva agevolata al 4 %per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in quanto si tratta di sussidi che “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.

Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef.

La detrazione è del 19% sull’intero importo per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti (art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Certificazione da utilizzare

L’Agenzia delle Entrate specifica che per poter fruire di dette agevolazioni: «occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è, infatti, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF».