Nell’ambito del mercato dell’oro da investimento, l’esenzione Iva vale solo se la vendita riguarda lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800. In assenza di tali requisiti  il metallo prezioso deve considerarsi oro industriale e non oro da investimento. Di conseguenza, la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’Iva da parte del cessionario, mediante l’applicazione del reverse charge.

Questo, in sintesi, l’orientamento fornito dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n°4 del 13 aprile 2021

Oro da investimento, Iva: la consulenza giuridica n° 4 del 13 aprile 2021:

La consulenza giuridica n° 4 del 13 aprile 2021 parte da un apposito quesito posto al Fisco circa l’applicazione dell’esenzione Iva per l’oro da investimento.

In sostanza, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se ai fini dell’esenzione Iva cui all’art. 10, comma 1, n. 11, del DPR 633/1972, bisogna tener conto della forma o della finalità di acquisto dell’oro da investimento.

Per le cessioni di oro diverso da quello da investimento, il c.d. oro industriale, è disposto uno speciale regime di imponibilità ai fini IVA, ove l’imposta viene assolta dal cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato italiano. Colui che acquista, soggetto passivo iva, deve integrare con l’Iva la fattura emessa dal cedente. Si applica il c.d reverse charge interno per le cessioni d’oro. Il cedente emette fattura senza addebitare l’imposta ed indica sulla stessa che si tratta di una operazione ex articolo 17, comma 5, del decreto IVA.

Il quesito è posto a conclusione della seguente ricostruzione.

L’art. 10, comma 1, n. 11, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, decreto Iva dispone che: le cessioni di oro da investimento sono esenti dall’imposta IVA.

Per oro da investimento si intende l’oro sotto forma di lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.

L’orientamento dell’Unione Europea

La Commissione Europea, nel Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, ha esaminato l’art. 344 della direttiva 2006/112/Ce (da cui discendono le disposizioni nazionali IVA sull’oro da investimento) nella parte che disciplina la forma che l’oro da investimento deve avere per essere considerato tale».

Secondo il Comitato europeo IVA:

un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione IVA; tanto, in quanto, la condizione che deve essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento, ad esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d’oro ecc.), è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento, nonché la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda a un titolo aurifero pari o superiore a 995 millesimi.

Dunque sembrerebbe che sia dato maggior risalto alla finalità piuttosto che alla forma dell’oro da investimento.

Su tale linea anche la Banca d’Italia. Nei Chiarimenti del 28 maggio 2010, ha collocato l’oro da investimento nel materiale d’oro ad uso industriale quando il medesimo viene destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione.

Il dubbio è se, ai fini dell’esenzione Iva, bisogna tener conto della forma o della finalità di acquisto dell’oro da investimento.

Il parere dell’Agenzia delle entrate sull’oro da investimento

L’Agenzia delle entrate ha precisato che la Commissione europea hanno sottolineato come: il regime di esenzione per l’oro da investimento è circoscritto alle sole ipotesi in cui la transazione sia eseguita mediante titoli o altri strumenti finanziari e non vi sia, pertanto, una consegna materiale del metallo e un conseguente consumo dello stesso.

In particolare, nella nozione di oro da investimento, secondo la Commissione, sono riconducibili tutti i beni che presentano:

  1. un’oggettiva composizione in oro,
  2. hanno un peso superiore a un grammo,
  3. sono accettati nel mercato dell’oro.

Dunque, secondo quanto espresso dalla Commissione nel citato Working paper (non ha carattere vincolante), anche le cessioni di oro avente forme diverse dal lingotto o placchetta potrebbero rientrare nel regime di esenzione Iva. In presenza dei requisiti della composizione (purezza pari o superiore ai 995 millesimi), del peso (superiore a un grammo) e ovviamente dell’accettazione da parte del mercato di riferimento.

La stessa Commissione, tuttavia ha rimesso la questione a un comitato Iva che, tuttavia, non si è ancora espresso.

Di conseguenza, in assenza di indicazioni condivise a livello comunitario, l’Agenzia ritiene che non ci può essere un’interpretazione estensiva del regime di esenzione Iva.

Dunque, il beneficio resta pertanto circoscritto al solo oro che ha una determinata forma, peso e purezza. Il riferimento è a: lingotti o placchette, di peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli. Diversamente dovrà essere considerato oro industriale, e non da investimento, la cui cessione è imponibile ai fini Iva con l’applicazione del meccanismo del reverse charge .