Con la sentenza numero 18834 del 19 aprile 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che  per il reato di omesso versamento dell’Iva la responsabilità penale ricade sul soggetto che ricopre la carica di legale rappresentante al momento della scadenza per il versamento dell’imposta.

L’obbligo di controllo preventivo di natura contabile degli adempimenti fiscali, così come l’obbligo tributario per il debito, ricade sul rappresentante legale in carica al momento della scadenza. In caso, quindi, il legale rappresentante in carica nel momento in cui il debito Iva viene notificato non era in carica al momento della scadenza dello stesso versamento, non è penalmente perseguibile.

Si ricorda che per evasioni di Iva superiori a 250mila euro per periodo di imposta è prevista, dal 22 ottobre 2015, la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

I giudici della Cassazione hanno chiarito che per il reato di omesso versamento dell’Iva bisogna far riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il versamento dell’imposta e che la responsabilità “è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.

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