Dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la nuova disciplina Iva e-commerce,  con i nuovi regimi opzionali Oss (One stop shop) e Ioss (Import One Stop Shop). In considerazione di ciò, l’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del 25 giugno, ha individuato gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli nonchè  le loro modalità operative e gestionali.

Ecco in chiaro come saranno effettuati i controlli sugli e-commerce.

Iva e-commerce: le nuova regole dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 cambiano le regole in materia di Iva e-commerce.

Nello specifico, con il D.Lgs n°83/2021, intervenendo sul DPR 633/72(decreto Iva), l’Italia ha recepito  gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C (Business to consumers). Al contempo, sono state recepite le disposizioni della direttiva Ue n. 2019/1995 sulle vendite a distanza e su alcune cessioni nazionali di beni.

Da qui, in base alle nuove disposizioni,  il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico Moss, relativo solo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione, viene esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

A decorrere dal 1° luglio 2021, il Moss diventerà quindi uno sportello unico (Oss) e sarà esteso a tutti i servizi B2C. Il nuovo regime europeo ricomprende anche le transazioni relative a:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Ue o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non
  • passivi (consumatori finali);
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

Il regime speciale IOSS

Con il regime Import one stop shop (IOSS) è introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza.

Vendite di beni importati di valore non superiore a 150 euro. L’attivazione dello IOSS consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese o un territorio terzo a compratori stabiliti nell’Ue, di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni.

Iva e-commerce: i controlli dell’Agenzia delle entrate

Con apposito provvedimento del 25 giugno, prot. n°168315/2021, l’Agenzia ha individuato gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli e le loro modalità operative e gestionali.

Nello specifico, il provvedimento individua:

  • gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”);
  • le modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni in esame (articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del DPR 633/72).

In base a quanto riportato nel provvedimento, ai fini dei controlli possono intervenire anche:

  • la direzione provinciale o quella regionale,
  • territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale.

Per le controversie relative agli atti emessi dal Cop (Centro operativo di Pescare) nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in argomento è competente la Commissione tributaria provinciale di Pescara.