Per alcuni tipi di aromi, salvia, basilico e rosmarino, è prevista un’aliquota agevolata per l’Iva al 5%. L’Iva al 5% si applica, però, solo alle confezioni che contengono esclusivamente le piante aromatiche indicate nella norma. Negli altri casi, infatti, sarà applicata l’Iva al 22%.

Nel caso, quindi, nella confezione oltre a basilico, salva e rosmarino siano presenti altre piante aromatiche, l’Iva applicata è quella ordinaria.

A chiarirlo la risoluzione 56/E del 3 maggio 2017, che afferma che la norma consente l’applicazione dell’aliquota agevolata anche alle cessioni degli stessi aromi in vaso.

La norma stabilisce la l’applicazione dell’aliqota Iva ridotta al 5% si applica soltanto per le cessioni di piante aromatiche e di confezioni in vaschetta e in busta trasparenti solo ed esclusivamente per le confezioni che contengono un misto di aromi composta esclusivamente da prodotti freschi di salvia rosmarino e basilico: la presenza nella confezione di altre piante aromatiche diverse da quelle specificate comporta l’assoggettamento per l’intera confezione dell’aliquota ordinaria al 22%.

Stesso discorso vale per le cessioni di piante aromatiche in vaso: l’aliquota del 5% è consentita esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di salvia, rosmarino e basilico.