Al fine di conoscere la corretta aliquota da applicare alle vendite di pastone e trinciato di mais, un contribuente ha presentato apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 221/E del 21 luglio 2020).

Nel dettaglio l’istante ha voluto sapere quale aliquota IVA applicare alla commercializzazione del “Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais”, specificando che si intende:

  • per cereale (mais) trinciato, un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
  • per insilato, un cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
  • per pastone di mais, una sottospecie di insilato, contraddistinto da una specifica composizione: granella, tutolo e una parte di brattee.

Il dubbio è sorto in virtù del fatto che i menzionati prodotto non sono indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al decreto IVA (DPR n. 633 del 1972).

Pastone e trinciato di mais: ok all’IVA al 10%

Per fornire risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha voluto acquisire il parere dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione, la quale ha dato riscontro con la Nota prot. 173776 del 9 giugno 2020.

In sintesi, i prodotti in questione possono farsi rientrare tra quelli di cui al numero 90) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove“. Di conseguenza, ai prodotti oggetto dell’istanza di interpello può applicarsi l’IVA al 10%.

Di seguito si riporta testualmente il parere espresso dall’Agenzia delle dogane e monopoli nella menzionata nota.

Il mais, nelle sue diverse forme di utilizzo, costituisce una fonte di energia e di fibra indispensabili per l’alimentazione cui sono sottoposti i capi allevati nella zootecnia moderna.

Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione. La massa raccolta viene trasportata all’interno di un’area dedicata dove viene distribuita in strati orizzontali e compressa tramite pala o trattore e quindi sigillata con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi. Queste operazioni vengono definite “insilamento” che ha lo scopo di conservare l’umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico. Il prodotto in questione viene classificato alla voce SA 2308 00 “Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove” e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090.

Il “pastone di mais” si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione. Anche il pastone di mais dal punto di vista della classificazione, nonostante la diversa composizione fisica rispetto al trinciato, ricade nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata.