Il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’IVA al 5% dal 1° gennaio 2021, previsti dall’art. 124 del decreto Rilancio a fronte delle cessioni dei dispositivi di protezione anti Covid-2019 (DPI), si applica anche se l’acquirente è un grossista o la grande distribuzione?

In sostanza è questa la domanda posta all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di interpello.

Elenco dei dispositivi soggetti ad esenzione IVA o aliquota 5%

La disposizione di agevolazione IVA per i beni in commento è stata prevista dal nostro legislatore con l’art.

124 del decreto Rilancio, in cui è anche fornito un elenco di quali prodotti vi rientrano. Nel dettaglio, l’elenco include i seguenti beni:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Questo elenco è tassativo e non esemplificativo e l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti del caso con la Circolare n. 26/E del 2020.

Il trattamento IVA agevolato si applica a prescindere dall’acquirente

Con riferimento al quesito di cui in premessa, la stessa Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso con la Risposta n. 525 del 4 novembre 2020, dove ha affermato il principio secondo cui, in merito alla disposizione di cui all’art.

124 del decreto Rilancio in commento

“emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, “le cessioni dei dispositivi in esame effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato”.

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