Le persone con disabilità, per legge, godono di alcune agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’auto. Fra queste vi è anche l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo purché l’avente diritto rientri nelle condizioni di disabilità previste dalla normativa. Pertanto, hanno diritto a pagare l’auto con Iva ridotta i non vedenti, i sordi, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, con ridotte o impedite capacità motorie.

Iva agevolata e disabile fiscalmente a carico

Tale agevolazione è riconosciuta solo se il veicolo è utilizzato dalla persona disabile o a beneficio di tale persona. Inoltre, le agevolazioni sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico. Sul punto è bene fare chiarezza in quanto accade sovente che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli automatizzati, il requisito non sussiste o è venuto meno per condizioni di reddito (il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro per essere a carico). L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito rispondendo a un interpello di un contribuente che l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto dell’auto non può essere applicata dal venditore all’acquirente qualora il soggetto disabile appartenente al nucleo familiare non sia fiscalmente a carico.

 IVA agevolata al 4% per acquisto auto

In questo caso il concessionario che vende un’automobile con IVA agevolata al 4% dovrà istruire la pratica raccogliendo tutte le dichiarazioni del soggetto acquirente e i dati sensibili che attestano il beneficio per il disabile. Qualora non sussista il carico familiare, non si potrà dar corso all’acquisto con IVA agevolata e se il contratto è già stato perfezionato l’acquirente dovrà versare la differenza d’imposta con l’IVA ordinaria onde evitare che l’Agenzia delle Entrate la recuperi d’ufficio applicando sanzioni e interessi di mora.

I controlli del fisco

L’applicazione dell’IVA agevolata al 4% è regolata da apposita legge risalente al 1986 che impone al concessionario o al venditore di raccogliere la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e una dichiarazione sostitutiva attestante che nei quattro anni precedenti non è stata acquistata altra auto con analogo beneficio fiscale. Oltre alla dichiarazione mediante atto notorio che, se ricorre il caso, il beneficiario è fiscalmente a carico dell’acquirente. Entro 30 giorni dalla vendita, poi, il concessionario dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del veicolo venduto e le informazioni raccolte ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata al 4%. Da quel momento scattano i controlli.

Su quali veicoli si applica l’IVA agevolata

Non su tutti i veicoli si può applicare l’IVA agevolata al 4%. La legge specifica dettagliatamente che il beneficio riguarda  l’acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, all’acquisto contestuale di optional
– alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).