L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59/E del 25 settembre 2020, istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste

Con nota n. 265948 del 31 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute ai sensi delle seguenti disposizioni:

  • articolo 27, comma 8, mancata iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico (RUOG);
  • articolo 27, comma 9, se i concessionari per il gioco pubblico intrattengono rapporti contrattuali funzionali alle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel RUOG;
  • articolo 28, a carico delle società che emettono carte di credito e degli operatori bancari, finanziari e postali, in caso di trasferimento di denaro a favore di operatori che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso;
  • articolo 31, comma 1, in caso di mancata chiusura del punto vendita da parte del gestore che risulti debitore dell’imposta unica, in base a una sentenza;
  • articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, per mancata rimozione degli apparecchi di intrattenimento privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco.

Codici tributo

Con la risoluzione n.

59/E del 25 settembre 2020, l’agenzia delle entrate, per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate, istituisce i seguenti codici tributo:

  • “5473” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 8 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5474” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 9 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5475” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 28 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5476” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 31, comma 1 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5477” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 9-quater – d.l. n. 87/2018”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, spiega l’ADE, “i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore per i codici tributo “5473” e “5474”; per il codice tributo “5475” la provincia ove è situato il domicilio fiscale del trasgressore; per i codici tributo “5476” e “5477” la provincia ove è situata la sede legale del trasgressore;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
  • nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);
  • nel campo “mese”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
  • nel campo “codice atto”, se presente, il codice dell’atto oggetto di definizione.

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