Nella DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) che si presenta per avere l’attestazione ISEE, è necessario indicare, per ogni componente il nucleo familiare, i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero. Ci riferiamo, quindi, a case, terreni ed altri immobili. Non solo la casa in cui si abita manche la seconda casa.

L’ISEE e seconda casa, e come indicarla nel quadro FC3 della DSU, è l’argomento che andiamo a trattare in questo articolo.

ISEE e seconda casa, dove indicarla nella DSU

Non tutti, ovviamente, hanno il problema di dover riportare nell’ISEE la seconda casa.

Questo perché non tutti hanno la casa al mare o in montagna, al di fuori di quella in cui si abita. O comunque, non tutti hanno altre case oltre quella in cui si abita.

Il quadro della DSU dedicato al patrimonio immobiliare di ogni componente il nucleo familiare è il quadro FC3.
In tale quadro si indicano i dati del patrimonio immobiliare come risultante al 31 dicembre di due anni prima quello di presentazione della DSU.

Quindi, per l’ISEE 2023 occorre indicare gli immobili posseduti al 31 dicembre 2021 e ciò anche se ad oggi quell’immobile non risulta più posseduto, perché ad esempio è stato venduto.

Chi deve compilare il quadro FC3

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi). È, invece, esclusa la cd. “nuda proprietà”.

Nell’ambito del discorso ISEE e seconda casa, questo significa che se ad esempio, il componente del nucleo familiare risulta, alla data del 31 dicembre 2021, “nudo proprietario” di una seconda casa, tale immobile NON dovrà essere indicato nel suo quadro FC3. Per contro, invece, lo dovrà indicare l’usufruttuario nel suo ISEE.

Ovviamente significa anche che se il componente del nucleo risulta, al 31 dicembre 2021, come usufruttuario di una casa, egli dovrà indicare al quadro FC3 della sua DSU anche tale casa.

ISEE e seconda casa, come compilare il quadro FC3

Al quadro FC3 della DSU, si dichiara il valore dell’immobile così come calcolato ai fini IMU (se si trova in Italia) oppure ai fini IVIE – imposta sul valore degli immobili situati all’estero – (se situato all’estero).

L’immobile si dichiara anche quando è esente da dette imposte. Quindi, la casistica dell’ISEE e seconda casa esiste anche se su quella seconda casa non è dovuta l’IMU.

La casa inciderà ovviamente per la percentuale di possesso. Se, ad esempio, in comproprietà con il fratello (che fa parte di altro nucleo familiare) ognuno di essi indicherà nella propria DSU come quota di proprietà il 50%.

Si tenga presente che al quadro FC3, per ciascun immobile indicato, occorre riportare, se esiste, anche il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre di due anni prima a quello di presentazione della DSU, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene. Tale valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE.

Bisogna indicare tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Dunque, in caso di esistenza di un mutuo il rapporto ISEE e seconda casa è più leggero. La seconda casa inciderà di meno se su di essa è in essere un muto contratto per l’acquisto della stessa.