Niente ISA se nel 2020 si è registrata una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta precedente e se la partita Iva è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019. L’esonero dall’applicazione degli ISA riguarda i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

Gli ISA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d ISA, hanno preso il posto degli studi di settore.

Gli ISA sono sono indicatori che misurano, attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

L’obiettivo è quello di fornire  una sintesi di valori tramite la quale è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti (Fonte Agenzia delle entrate). Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consente di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, hanno accesso a significativi benefici premiali.

In sintesi, si tratta di pagelle fiscali, con le quali l’Agenzia delle entrate valuta il livello di affidabilità di quanto riportato un dichiarazione dei redditi dal contribuente.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Gli ISA e la crisi da Covid-19

In considerazione della grave crisi Economia legata al Covid-19, per il periodo d’imposta 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati oggetto di un’importante revisione. Necessaria per garantirne la corretta applicazione e tenere conto del contesto economico creatosi nell’emergenza pandemica.

A tal fine, con due decreti ministeriali (Dm del 2 febbraio 2021 e Dm del 30 aprile 2021) sono state introdotte nuove cause di esclusione.

In particolare, gli indici non trovano applicazione:

  • quando nel 2020 si è registrata una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta precedente;
  • se la partita Iva è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019;
  • per i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (l’elenco dei codici attività esclusi è contenuto nella Tabella 2 allegata alle “Istruzioni Parte generale degli ISA”).

Attenzione,  anche chi è escluso dall’applicazione degli ISA, sulla base di queste nuove cause di esclusione, è comunque tenuto alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

A tal proposito, con la circolare n. 6/2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti.