L’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 31 del 6 febbrio 2020, avente ad oggetto: “Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – ISA – dichiarazione tardiva – fruizione benefici di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017” fornisce un utile chiarimento circa l’adozione del regime premiale Isa, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Isa e regime premiale

Gli Isa, sostanzialmente, sono degli indicatori che forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

I contribuenti che risultando “affidabili” (cioè che avranno ottenuto un alto punteggio), avranno accesso a significativi benefici premiali.

In particolare: come descritto dalla stessa risposta all’interpello di cui sopra, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  • “L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • L’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • L’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato”.

L’Agenza delle Entrate ha precisato che: “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.

 

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