In data 2 Agosto 2019 sono stati rilasciati, attraverso la circolare n. 17 dell’Agenzia Delle Entrate, chiarimenti inerenti i cosiddetti “Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”.

ISA vs studi di settore: che cos’è questo nuovo strumento e come funziona

Gli ISA, entrati in vigore il primo gennaio 2019, in sostituzione dei cosiddetti “Studi di settore”, così come definito dall’agenzia dell’entrate: «esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

Detta metodologia permette di realizzare una valutazione “graduata” relativamente ai comportamenti gestionali e contabili».

Il giudizio di affidabilità viene espresso attraverso un punteggio che va da 1 a 10. Più basso sarà il risultato, minore sarà, di conseguenza, l’affidabilità fiscale del contribuente e viceversa.

Attualmente, sono stati pubblicati 175 Modelli di indici sintetici di affidabilità 2019, relativi al periodo di imposta 2018 per le seguenti categorie: commercio, servizi, professionisti, manifatture, agricoltura.

È prevista una serie di effetti premianti o penalizzanti a seconda del grado di affidabilità fiscale espressa dagli stessi. In questo articolo vedremo come è possibile migliorare il giudizio di affidabilità.

Due modalità per migliorare il giudizio di affidabilità ISA

Secondo la circolare dell’agenzia delle entrate: «Il contribuente, quindi, sulla base della specifica situazione soggettiva, tenuto conto del punteggio ottenuto attraverso l’applicazione dell’ISA, potrà avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilità.

Il proprio punteggio di affidabilità può esser modificato:

  • Correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
  • Dichiarando ulteriori componenti positivi».

Dunque vi è l’opportunità, da parte dei contribuenti ritenuti meno affidabili, di migliorare il proprio punteggio attraverso integrazioni e rettifiche di alcuni dati comunicati.

È possibile, innanzitutto, come precisato dal Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50, articolo 9 bis, comma 9, indicare nuovi componenti positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili dell’anno amministrativo considerato.

«La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (art. 10 del predetto decreto)».

In secondo luogo, ai sensi del comma 3, art 3 del dm 28/12/18, il contribuente può indicare l’inattendibilità e l’inesattezza di alcune informazioni rese disponibili da alcune banche dati all’Agenzia Delle Entrate, e inserire i dati ritenuti corretti.