Con circolare numero 20 del 9 settembre 2019, l’Agenzia Delle Entrate risponde ad alcune questioni, finora poco chiare, circa le cause di esclusione dagli ISA.

Le fattispecie trattate da questa circolare sono le seguenti:

  • società cooperative a mutualità prevalente;
  • affitto d’azienda;
  • cessione dell’attività prevalente;
  • modifica dell’attività in corso d’anno per effetto inizio nuova attività;
  • soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari.

Di seguito esse verranno trattate singolarmente.

Società cooperative a mutualità prevalente

Il DM di approvazione degli ISA del 23 marzo e 28 dicembre 2018 prevedono una causa di esclusione dell’applicazione degli ISA, per le società cooperative, società consortili e consorzi, purché:

  • Fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato;
  • Operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

Per quanto riguarda, invece, le società cooperative a mutualità prevalente ( ma non esclusiva ) non è prevista nessuna causa di esclusione.


Ciononostante, come previsto dalla circolare 110/E del 1999 in riferimento all’applicazione degli Studi Di Settore, questi tipi di società, possono indicare, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici può aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA.

Affitti d’azienda

Nel caso in cui una società concede in affitto l’unica azienda, per un periodo più o meno lungo di tempo, viene a configurarsi una fattispecie di non normale svolgimento dell’attività in tutti i periodi d’imposta in cui l’azienda rimane in affitto. Durante queste annualità il soggetto potrà considerarsi escluso dall’applicazione degli ISA.

Cessazione dell’attività prevalente

Il caso dell’impresa che, nel medesimo periodo d’imposta, ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, è da ricondursi ad una modifica dell’attività esercitata in corso d’anno.


L’attività prevalente è stata sostituita da quella di minore rilevanza in termini di ricavi prodotti.
Come avveniva anche per gli studi di settore, la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata costituisce causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, solo se le due attività, quella prevalente cessata e quella che continua ad essere esercitata, non sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

Modifica dell’attività in corso d’anno per effetto inizio nuova attività

Gli ISA, ai sensi dell’art 9 – bis, comma 6, non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.
È da considerarsi “non normale svolgimento dell’attività” la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.
Al contrario, però, se le due attività ( quella cessata e quella iniziata ) hanno dei codici attività rientranti nello stesso ISA, allora non valgono le cause di esclusione.

Soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari

Infine, è stato previsto che gli ISA non debbano essere applicati nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.