Con un provvedimento approvato Ieri, l’Agenzia delle entrate ha fissato le modalità con le quali il contribuente viene informato di possibili anomalie od omissioni nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA. L’obiettivo è quello di portare il contribuente a regolarizzare la propria posizione prima che gli siano comminate delle sanzioni più pesanti.

ISA: arrivano i controlli, il provvedimento del 20 luglio

Al fine di favorire l’adempimento spontaneo da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate mette a sua disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario.

Sulla base del provvedimento approvati ieri (Prot. n. 196552/2021), i controlli  sono comunicati ai contribuenti interessati mediante pubblicazione delle informazioni necessarie nel proprio “Cassetto fiscale”. Cassetto fiscale al quale può accedere anche l’intermediario se correttamente delegato dal contribuente.

Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Cosa può fare il contribuente ricevuta la comunicazione?

Nel caso in cui il Fisco non conosca gli elementi utili a spiegare le omissioni o le violazioni riscontrate, i contribuenti (e i loro intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni attraverso lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2021”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia nella sezione Isa. L’applicazione consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.

La soluzione è il ravvedimento operoso

Le comunicazioni finalizzate all’adempimento spontaneo si differenziano dagli avvisi bonari e dagli altri atti quali ad esempio gli avvisi di accertamento. La differenza sta nel fatto che la ricezione di una comunicazione di anomalia per sollecitare l’adempimento da parte del contribuente non preclude il ricorso al ravvedimento operoso.

Ciò comporta che, è possibile versare le sanzioni previste per le violazioni contestate, ricorrendo al ravvedimento operoso ossia beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni.

I controlli sugli anni precedenti

Con provvedimento di ieri sono state anche individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA che saranno oggetto di apposita comunicazione al contribuente. Anomalie afferenti il triennio di imposta 2017-2019 (allegato 1 del provvedimento).

Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie è previsto che venga elaborata una sola comunicazione.