Chi esercita attività di consulenza fiscale in via secondaria, può comunque abilitarsi al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle dichiarazioni dei contribuenti (dichiarazione redditi, dichiarazione IVA, ecc.) a condizione che tale attività sia svolta con “abitualità” come richiesto dalla normativa di riferimento.

E’ questa l’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.

Chi può abilitarsi ad Entratel

Il servizio Entratel è quel canale telematico del fisco attraverso cui gli intermediari incaricati dai contribuenti possono trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni fiscali.

Il legislatore individua specificamente i professionisti che possono chiedere tale abilitazione. In dettaglio, si tratta dei seguenti:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
  • iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche
  • centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati (i CAF)
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’attività di consulenza fiscale “abituale”

Con riferimento agli “altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”, possono abilitarsi ad Entratel, tra l’altro, coloro che esercitano “abitualmente” l’attività di consulenza fiscale” (quindi anche se non iscritti ad alcun albo).

A questo proposito, con riferimento ad un soggetto che esercita come attività principale quella di consulenza aziendale e come secondaria quella di “elaborazione dati contabili”, questi può abilitarsi ad Entratel solo laddove quest’ultima sia esercitata con il carattere dall’abitualità come richiesta dalla normativa (Risposta Agenzia delle Entrate n. 87/E del 21 febbraio 2022).

L’attività di elaborazione dati contabili, infatti, è considerata come “accessoria” all’attività di consulenza fiscale e, quindi, chi la esercita può farsi rientrare tra “gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il principio, dunque, è che può abilitarsi al servizio Entratel chi esercita abitualmente attività di consulenza fiscale anche se “secondaria” all’attività principale.

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