Le CU/2020 necessarie alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono essere inviate entro il giorno 30 di questo mese di aprile, senza che siano applicate sanzioni. A stabilirlo è il nuovo decreto-legge varato dal governo il 6 aprile scorso (Decreto liquidità) il quale si aggiunge a quelli emanati fino ad oggi per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica che ha investito il nostro Paese a causa dell’emergenza Covid-19. Il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998 troverà, dunque, campo fertile solo dopo la predetta scadenza.

Si tratta di un ulteriore intervento di proroga dopo quello già previsto dall’art.1 del Decreto – Legge n. 9/2018 rubricato “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Andando con ordine, come noto, la Certificazione unica (Cu), attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La CU/2020 (anno d’imposta 2019) contenente dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevedeva il termine ordinario di invio all’Agenzia delle Entrate al 7 marzo 2020 con consegna al lavoratore entro il 31 marzo. Le CU/2020, invece, non contenente dati necessari per la precompilata, fermo restando la consegna al lavoratore entro il 31 marzo, possono essere inviate all’Amministrazione entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), quindi, entro il 31 ottobre.

Le sanzioni scattano dopo il 30 aprile

Per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato art. 1 del Dl n. 9/2020, la scadenza del 7 marzo era stata prorogata al 31 marzo 2020, mantenendo ferma quest’ultima data, invece, per la consegna della CU al lavoratore. Un nuovo intervento ora è contenuto nel decreto – legge del 6 aprile scorso, con cui si stabilisce che, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, si sposta dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Si dispone altresì che non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, quindi entro il 31 ottobre 2020. In merito al sistema sanzionatorio, si ricorda che, il richiamato art. 4 comma 6-quinques, prevede che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e’ ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. Non è ammesso il ravvedimento operoso (Circolare n. 6/E del 2015).