Il decreto Rilancio ha rafforzato le detrazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative. L’aliquota agevolativa passa dal 30% al 50%. Accanto a tali novità sono state introdotte ulteriori agevolazioni che in alcuni casi possono essere cumulate con le detrazioni fiscali.

 

Gli investimenti in start-up e decreto Rilancio: detrazione al 50%

Il D.l. 34/2020, c.d decreto Rilancio, con l’art.38, è intervenuto sulle agevolazioni spettanti a chi investe in start-up e PMI innovative. Il riferimento è ai soggetti Irpef.

Per gli investimenti nel capitale sociale di uno o più start-up è possibile detrarre dalle tasse il 50%.

L’investimento può essere effettuato:

  • direttamente ovvero
  • per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in star-tup innovative.

Difatti, la detrazione si applica per i soli investimenti in  startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

Sono previsti limiti all’investimento agevolabile?

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Ebbene:

  • l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine,
  • comporta la decadenza dal beneficio.

Inoltre è disposto l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L’investimento può essere spalmato in più start-up.

Alternatività con la detrazione ordinaria al 19%

La detrazione del 50% è alternativa a quella del 30%. Si inferiore ma che opera su un investimento max di 1.000.000 €. La stessa detrazione ordinaria opera per le PMI innovative.

Investimenti in PMI innovative

Le nuove detrazioni rafforzate previste per le Start-up  sono  estese alle PMI innovative. Sempre nel rispetto della disciplina U.E. “de minimis”.

 

Detto ciò, post conversione in legge del D.

l. Rilancio, è possibile detrarre dall’Irpef:

  • un importo pari al cinquanta per cento,
  • della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

In pratica, sono agevolati sia gli investimenti diretti sia  quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. Tali organismi devono  investire prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica per gli investimenti in PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

Come già previsto per le start-up, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale sua cessione, anche parziale,  prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

Vale lo stesso limite di investimento agevolabile previsto per le start-up?

 

L’investimento massimo detraibile non può  eccedere, per ciascun anno d’imposta, 300.000 euro. Inoltre, la detrazione del 50% spetta:

  • fino al predetto ammontare di investimento di 300.000 euro,
  • prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.

L’investimento è detraibile fino a 300.000  solo se effettuato in favore di PMI innovative. Se l’investimento riguarda le start-up  il limite è di 100.000 €.

 

Nessuna novità per gli investimenti effettuati dai soggetti Ires

 

Per gli investimenti effettuati dalle società rimane in essere la sola:

  • deduzione del 30%,
  • su un importo max dell’investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Il decreto non ha apportato novità alcuna.

Ulteriori agevolazioni previste per le PMI

L’art 26 del D.l. Rilancio riconosce un credito d’imposta del 20% a coloro che investono nel capitale di una PMI; in particolare, ai fini del  il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:

  • ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
  • partecipando, entro il 31 dicembre 2020, all’aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano determinate condizioni.

L’importo massimo del conferimento agevolato è pari a 2 milioni di euro.

L’investimento deve essere effettuato in società che hanno subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei  ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%.

Ai fini dell’agevolazione:

  • è necessaria una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile ovvero,
  • se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.

Il beneficio decade, con obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, se la società oggetto del conferimento in denaro distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024.

Dal beneficio sono escluse le società che hanno rapporti di collegamento o controllo con la società che riceve il conferimento in denaro.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive. A partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Il credito può essere utilizzato anche in F24.

Non si applicano i limiti generale all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame) di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Detrazioni e credito d’imposta: cumulo

In attesa dei decreti attuativi non sembra ci siano ostacoli al cumulo tra le misure di favore previste per gli investimenti in PMI.

 

Il riferimento  è alle detrazioni e al credito d’imposta qui in esame, art.38 e 26 del D.L. Rilancio.