
Sgravi per gli investimenti in imprese italiane, in merito all’applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 84/E/2016) ha chiarito che sono esenti da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti erogati alle imprese italiane da soggetti non residenti.
Sgravi per investimenti in imprese italiane: la normativa vigente
La normativa vigente (articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973) prevede infatti che gli interessi dovuti alle banche estere, che concedono finanziamenti a soggetti residenti in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Sgravi per investimenti in imprese italiane: non applicazione della ritenuta
Il comma 5-bis prevede la non applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese qualora erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea(UE).
Sgravi per investimenti in imprese italiane: obiettivo della norma
L’obiettivo della norma, ricorda l’Agenzia delle Entrate, è di favorire i finanziamenti alle imprese ed eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali.
Sgravi per investimenti in imprese italiane: l’Agenzia delle Entrate chiarisce la norma
L’Agenzia delle Entrate conferma che sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese ad essa corrisposti non si applichi la ritenuta di cui al comma 5 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.