Ripristino prestazioni di invalidità civile, anche in seguito alla reiezione, revoca o sospensione, lo chiarisce il messaggio dell’Inps n. 1487 del 4 aprile 2017. L’ente comunica le modalità attuative per ripristinare le prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione, situazione dovute perchè sono venuti a mancare i requisiti. L’Inps effettua due fondamentali fasi di accertamento: lo status di invalido e i requisiti reddituali.

Da queste verifica ne deriva che in caso di perdita delle prestazioni economiche assistenziali per superamento dei limiti di reddito, è consentito il ripristino della prestazione.

Ciò significa, che è possibile ripristinare la prestazione economica senza dover riaprire la procedura di verifica sanitaria, a patto che la data del verbale non sia antecedente di più di due anni rispetto alla data di ripristino.

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Reiezione della domanda di invalidità civile

In caso di reiezione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità per mancanza dei requisiti socio-economici,  se la domanda viene respinta per mancanza dei requisiti, basterà presentare un’istanza di riesame inviando il modello AP93 a cui andrà allegato il verbale sanitario attestante il grado di invalidità. L’Inps se accerterà la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione della prestazione il mese successivo alla presentazione del modello AP93.

Revoca della prestazione economica

In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico, in cui la prestazione economica sia stata revocata, e qualora l’interessato ritenga di avere i requisiti socio -economici, deve presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l’invio del modello AP93 allegando il verbale sanitario in corso di validità. nell’ipotesi in cui la prestazione economica di invalidità civile sia stata revocata (ad esempio per permanenza all’estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n.20966/2013), qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l’invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità.

Anche in questo caso non sarà necessario attivare la procedura di verifica sanitaria.

Sospensione temporanea della prestazione economica

In caso di sospensione della prestazione per la perdita temporanea dei requisiti, la persona avente diritto, se ritiene che i requisiti saranno ripristinati, dovrà presentare una domanda con il modello AP93 o il modello AP70, allegando il verbale sanitario di invalidità, in corso di validità.

Ripristino invalidità: decorrenza interessi legali

In caso di ripristino della prestazioni invalidità civile, in seguito di reiezione, revoca, sospensione, il messaggio del’Inps chiarisce che gli interessi legali decorreranno dal 121° giorno dalla presentazione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione completa di tutti gli elementi per la liquidazione.

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