Ciao Patrizia,

grazie per la gentilezza che offri, io sono Enrico ho 50 anni sto ancora lavorando ma sono in malattia da circa 8 mesi,lavoro da circa 4 anni nella stessa azienda, sono entrato per mezzo delle categorie protette con un’invalidità del 75% , questi 7 mesi di malattia sono legati alla causa dell’ invalidità riconosciuta, mi sono rivolto ha un’Acli per chiedere fino a quando posso rimanere in malattia, la gentile risposta della sig.ra impiegata all’Acli, mi risponde che non mi possono licenziare se la causa della mia malattia è per il motivo della mia invalidità, in quanto loro mi avevano assunto nel 2014 con la conoscenza di questo politramautismo, avvenuto in un incidente nel 2003, ti volevo chiedere Patrizia quanto tempo può durare il rapporto di lavoro con la malattia, anche perché il mio stato sta ulteriormente peggiorando, nel frattempo ho fatto la domanda per la pensione ordinaria, quella dei versamenti, che mi è stata riconosciuta dalla commissione medico legale, percepisco così un assegno ordinario di 390 € al mese, se eventualmente l’azienda per cui lavoro potesse licenziatemi posso chiedere l’assegno di invalidità o cosa altro passo ricevere secondo la legge in vigore, per non vivere solo con i 390 € ? Ti ringrazio anticipatamente per cordiale disponibilità che consentì,in attesa di una sua risposta mando i più grandi saluti,a presto. 

 

In merito al suo quesito un chiarimento arriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 9395 del 12 aprile 2017, con la quale la Suprema Corte chiarisce che le assenze per malattie derivanti dall’invalidità di un lavoratore assunto dalle liste speciali, non vanno calcolate nel periodo di comporto.

Questo significa che la sua azienda, anche se lei continua la sua malattia per lungo periodo e la malattia deriva dalla sua invalidità non può licenziarla.

Invalidità e periodo di comporto: cosa dice la legge

L’invalido assunto tramite le categorie protette che supera il periodo di comporto può essere licenziato ad una sola condizione: che le assenze per malattia non derivino dalla sua invalidità.

In caso contrario, infatti, le assenze per malattia non vanno calcolate ai fini del superamento del periodo di comporto, così come chiarisce la Suprema Corte nella sentenza sopra citata.

Il lavoratore con invalidità proprio in ragione della sua condizione viene maggiormente tutelato rispetto a tutti gli altri colleghi. I lavoratori inseriti nelle categorie protette sono maggiormente tutelati dalla legge proprio a causa della loro invalidità e la legge ha messo in atto una serie di disposizioni per limitare i poteri del datore di lavoro nei loro confronti.

Se le assenze per malattia, quindi, derivano alla specifica condizione di invalidità il dipendente non può essere licenziato anche se supera il periodo di comporto. Se, invece, dipend0no da altre malattie il lavoratore disabile deve essere trattato come tutti gli altri dipendenti e può essere licenziato.

 

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