Invalidità ridotta e legge 104 riconosciuta senza gravità, analizziamo il quesito di una nostra lettrice:
Buonasera Sig.ra Angelina, mi scuso subito per il disturbo, sono venuta a Sua conoscenza sul sito Investire oggi inerente a disabilità. Spero sia disponibile per darmi cortesemente delle informazioni su quanto sotto scrivo abbreviando quanto è stato il mio iter oncologico. […] Per questioni di privacy, preferiamo non pubblicare l’iter completo della nostra lettrice.

Mi è stata riconosciuta invalidità civile inizialmente al 100%, successivamente al 74%, poi al 64% percependo sempre pagamento della pensione in merito (facendo ” mille ” visite di revisione e rinnovo). Come da allegati, mi pare di capire, con mio estremo rammarico e preoccupazione in merito visto la mia condizione che si è creata in modo purtroppo permanente, non mi riconoscono più quanto sopra. Con estrema umiltà e cortesia Le chiedo se può a darmi spiegazioni in merito. Grazie fin da ora per, se può aiutare una comune cittadina a fare luce sulla sua situazione in merito.

Dati riportati nel verbale legge 104 – significato

Analizziamo i verbali allegati alla mail della nostra lettrice.

Il verbale di legge 104, le attribuisce l’art. 3 comma 1. Analizziamo il significato di quest’articolo: l’art. 3 – comma 1 definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Inoltre nel verbale si legge che lei non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2002. Questo significa che non può fruire delle agevolazioni fiscali destinate alle persone con disabilità grave. Per conoscere tutte le agevolazioni, consigliamo di leggere: Legge 104 art. 3 comma 1, quali agevolazioni è possibile chiedere?

Verbale invalidità dal 100% al 64%

Il verbale di invalità allegato alla mail riporta: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.

2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 con una percentuale del 67%. Mi ha allegato due volte lo stesso verbale.

Indipendentemente dal verbale, la normativa nel tempo è cambiata, l’assegno ordinario di invalidità, spettava agli invalidi civili con una percentuale del 67%. Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%.

Questo significa che se non si possiede una percentuale di invalità uguale o superiore al 74%, l’assegno di invalidità non spetta. Per maggiori chiarimenti, consiglio di leggere: Assegno invalidità, sotto al 73% a cosa si ha diritto?

Mi dispiace tanto per le difficoltà che sta attraversando, il mio consiglio è quello di fare ricorso o presentare una nuova istanza per aggravamento, con documentazione medica idonea che attesti il suo stato di handicap grave. Sia per il ricorso che per una nuova istanza, si può rivolgere anche al patronato che le ha curato la pratica, di solito si avvalgono di legali specializzati in ricorsi per invalidità e aggravamento.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]