Buon giorno, sono Mario, ” invalido del lavoro al 70%” , con riconoscimento personale legge 104, con amputazione gamba destra. Sono nato nel 1960 e attualmente ho 40 anni di servizio e ho fatto domanda per poter beneficiare di 5 anni figurativi di cui  all’art 8 comma 3 della legge n. 388 del 23/12/2000 e non mi è stata accolta, pur rientrando come patologia nelle prime 4 categorie tabella A del DPR 30/13/1981 n. 834 perché  non sono invalido per SERVIZIO e ne invalido civile al 74% ma solo invalido DEL LAVORO.  Faccio presente che non posso essere sottoposto a visita medica da parte dell’Asl per raggiungere il 74% o superiore in quanto già riconosciuto da altro ente ” inail”.
La mia domanda è che differenza vi è tra un invalido per SERVIZIO e un invalido del LAVORO che hanno una amputazione di gamba “visto  che la causa è la stessa  LAVORANDO” e beneficiare entrambi  di alcuni benefici per poter andare in pensione prima per problemi di salute. 
Sicuro di una sua cordiale e fruttuosa risposta di aiuto, ringrazio e faccio gli auguri x le festività.

L’invalidità del lavoro e l’invalidità per cause di servizio sono due tipi di status riconosicuti per diverse tipologie di invalidi. Cerchiamo, quindi, di capire la differenza e in cosa differeriscono le due denominazioni.

Invalidità del lavoro: a chi è riconosciuta

Per le persone che a causa di un infortunio legato all’attività lavorativa hanno riportato un’invalidità superiore al 20% . L’invalidità deve essere riconducibile all’attività lavorativa e lo status deve essere riconosciuto da un’apposita commissione dell’Inail.

Invalidità per causa di servizio: a chi è riconosciuta?

L’invalidità per causa di servizio viene riconosciuta per qualsiasi lesione o infermità connessa tra il servizio reso e l’infermità riscontrata. Con la legge del 22 dicembre 2011, la 214, però, è stata abrogata la possibilità per i dipendenti civili della pubblica amministrazione di poter accedere a questo beneficio lasciando il riconoscimento soltanto per il personale del comparto della sicurezza, della difesa, dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Le cause di servizio, quindi, di fatto rimangono solo per:

  • i militari delle forze armate e dei corpi ad ordinamento militare
  • le forze di polizia, compresa quella penitenziaria e del corpo forestale dello Stato
  • i vigili del fuoco

Conclusioni

In sostanza quello che lei dice è più che giusto, le cause sono le stesse ed è solo una questione burocratica a fare la differenza, ma come tutti ben sappiamo in Italia è la burocrazia a regnare a a fare da padrona. Questa non vuole essere una polemica ma da quando rispondo ai vostri quesiti ho visto tante di quelle ingiustizie da non sapere, a volte, cosa rispondere perchè davvero non ci sono risposte sensate da dare e la tentazione di aprire una petizione per ogni ingiustizia che leggo (anche se sarebbe poco professionale) le garantisco che c’è ogni giorno.

Per dubbi e domande contattatemi: [email protected]