Via libera alla Carta Europea di Disabilità, detta anche “disability card”. Una nuova tessera che dà diritto ad agevolazioni tariffarie o accessi gratuiti a trasporti, luoghi di cultura e strutture per il tempo libero.

La Carta Europea di Disabilità è rilasciata dal Inps ed è valida in per il momento in otto stati europei. Presto però sarà estesa ad altri Paesi appartenenti all’Unione e le sue funzionalità riconosciute in tutta la Ue.

Caratteristiche della Carta Europea della Disabilità

La nuova tessera riservata agli invalidi è dotata di foto e QR code.

Consente ai possessori di accedere a diversi servizi relativi al tempo libero, alla cultura e ai trasporti a costo ridotto o gratuito.

Per ora ha valore solo in otto nazioni dell’Unione Europea. Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania e Italia. Ma col tempo le sue funzionalità saranno estese anche al resto d’Europa.

In Italia è rilasciata dall’Inps. Come annunciato con messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022, per richiedere la Carta Europea della Disabilità è necessario accedere al sito istituzionale con le proprie credenziali digitali. La procedura chiede poi all’interessato di fornire:

  • una propria fotografia a colori in formato tessera;
  • l’indirizzo per il recapito della Carta.

Chi può richiedere il nuovo documento

I soggetti che possono presentare la domanda per la Carta Europea della Disabilità sono i seguenti:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento;
  • cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • sordi civili;
  • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • ciechi civili;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.