Gli interessi sulle sanzioni fiscali non sono legittimi.

A stabilirlo sono state due recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.2226/2019 e della Commissione Tributaria Regionale di Lecce n. 2433/2019.

Queste sentenze sono certamente importanti e pongono l’attenzione sulla liceità di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le Sentenze delle Commissioni

I giudici delle due commissioni tributarie hanno accolto il ricorso del contribuente affermando che: “il ricorrente deduce l’illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e sugli interessi. Il motivo è fondato”, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del D.

lgs. n 472/1997, le somme irrogate a titolo di sanzioni non possono produrre interessi.

Infine, è possibile trovare un ulteriore riscontro anche nell’art. 30 D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale: “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”.

Infine, da segnalare il fatto che sono da ritenersi illegittimi, anche, gli interessi applicati sui Contributi Inps.

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