E’ ammessa la detrazione del 19% degli interessi pagati sul mutuo  ipotecario contratto per l’abitazione principale.

Ipotizzando che il contribuente ha contratto il mutuo ad ottobre 2019 ma ad oggi non ha ancora trasferito la sua residenza nella nuova abitazione, nel 730 che presentare a breve,  potrà scaricare gli interessi pagati nel 2019?

Mutuo abitazione principale: cosa si scarica dalle tasse?

L’art. 15, comma 1, lett. b), del DPR 917/86:

 

  • riconosce una detrazione del 19% degli interessi passivi e oneri accessori,
  • sul mutuo ipotecario accesso  per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze.

Il concetto di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. L’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia (Circolare 19/e 2020).

 

Per quanto spetta la detrazione?

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno

 

  • a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
  • l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

 

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55, risposta 1, e Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.1).

 

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare. Anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5).

 

Ad ogni modo, per i mutui contratti dal 1° gennaio 2001 la detrazione è pari a  € 4.000; complessivi e suddivisi tra gli intestatari del mutuo.

Se non si cambia la residenza

Se non si passa la residenza nell’immobile per il quale si è contratto il mutuo, si determina l’impossibilità di scaricare gli interessi. In merito al quesito su esposto, per i mutui stipulati dall’1.1.2001 la detrazione spetta a condizione che:

 

  • l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e
  • che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

 

In particolare, la residenza deve essere trasferita entro:

 

  • un anno dall’ acquisto;
  • un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell’ acquisto
  • due anni dall’acquisto, se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.

 

Si precisa che la detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.4).