L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 380 del 31 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta aliquota iva da applicare alla cessione di “integratori alimentari a base di gemmoderivati”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che opera nel settore della produzione e vendita di integratori alimentari.

La Società, in breve, chiede all’Agenzia delle entrate di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi“, con specifico riferimento ad alcuni prodotti a base di gemmoderivati.

Integratori alimentali, in alcuni casi si applica l’IVA al 22%

L’Agenzia delle entrate, preliminarmente, chiarisce che gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell’aliquota IVA ridotta, ma deve essere riconosciuta caso per caso in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che analizza la composizione del prodotto.

In base alle informazioni fornite dall’Istante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritiene che tali prodotti possano essere classificati nell’ambito del:

Capitolo 13 della Tariffa Doganale: “Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali”, alla voce 1302: “Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati” ed in particolare al codice NC 13021970: – “Succhi ed estratti vegetali”; — “altri”, — “altri”.

Alla luce della classificazione effettuata da ADM, l’Agenzia delle entrate ritiene che agli integratori alimentari oggetto del presente interpello dovrà essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

 

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