Vorrei installare sull’abitazione in cui vivo una caldaia a pompa di calore e sono a chiedere se potrei rientrare per tale intervento nel superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio?

E’ la domanda pervenuta da parte di un lettore che si trova di fronte ad uno dei casi rientranti nella super detrazione fiscale introdotta dall’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui, il legislatore, al fine di sostenere il settore dell’edilizia nella ripresa economica dopo la crisi da Covid-19,  ha istituito la detrazione fiscale del 110% per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Gli interventi di efficienza energetica per i quali spetta il super bonus sono indicati specificamente al comma 1 del suddetto art. 119.

Inoltre, il super beneficio spetta, purché eseguiti congiuntamente ad uno o più degli interventi di cui al comma 1, anche:

  • per installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • a tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma (ad esempio sostituzione infissi).

Installazione della caldaia: quando spetta il super bonus?

Tra gli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 che possono rientrare nel 110%, espressamente sono indicati anche quelli effettuati sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel rispetto delle predette caratteristiche, dunque, anche l’installazione della caldaia a pompa di calore rientra nel super bonus fiscale. Tuttavia, stando al tenore letterale della norma, deve trattarsi di un’installazione che “sostituisce” un impianto di climatizzazione invernale già esistente (dall’agevolazione, dunque, resta esclusa l’installazione della caldaia su un’abitazione dove non è già esistente impianto di climatizzazione).

Il beneficio si concretizza in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare, dietro concessione della ditta installatrice, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Si ricorda, comunque, che per poter rientrare nell’agevolazione è necessario che dall’intervento si consegue il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.