Anche per l’installazione dell’ascensore  è possibile scaricare dalle tasse il 50% delle spese sostenute. E’ inoltre ammessa la possibilità di cessione della detrazione o di richiesta dello sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore dei beni/servizi.

Ecco in chiaro quanto è possibile scaricare dalle tasse e a quali condizioni.

La detrazione per l’installazione dell’ascensore

Gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli per i quali si può richiedere la detrazione Irpef del 50%. Tale percentuale è applicata su una spesa massima non superiore a 96.000 €.

 

Gli interventi citati sono definiti quali lavori:

 

  • consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari
  • con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico.

 

A condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

 

Il D.L. 76/2020, c.d decreto semplificazioni,  ha ampliato il concetto di manutenzione straordinaria ammettendo l’aumento di volumetria.

Manutenzione straordinaria o abbattimento di barriere architettoniche

L’installazione di un’ascensione può rientrare o tra gli interventi di manutenzione straordinaria o tra quelli di eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi agevolati anche se riguardano le singole unità abitative.

 

Difatti, è agevolata non solo la nuova installazione  ma anche la sostituzione dell’ascensore  presistente con altra avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento Legge 13/89,  “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”

 

Una  specifica  definizione di “barriera architettonica” è prevista nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, che al punto 2, il quale sancisce che sono “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”.

Opzione per la cessione o lo sconto

Se l’installazione dell’ascensore rientra nell’ambito di una manutenzione straordinaria, colui che sostiene la spesa, in alternativa alla detrazione, può optare (art 121 D.L. 34/2020):

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo  anticipato dal fornitore ( se accetta) di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

Il fornitore recupera il contributo eventualmente anticipato, sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Difatti, è ammessa la facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

A tal proposito, la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione:

 

  • sono utilizzati in compensazione in  F24;
  • con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

 

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.