Gli inquilini destinatari di provvedimenti di sfratto per morosità possono stare sereni fino al 31 dicembre 2020, poiché fino a tale data è sospesa l’esecutività dei suddetti provvedimenti. Nessuna tutela, invece, per i proprietari/locatori che continuano a sentirsi, invece, penalizzati ancora una volta.

La misura in commento è quella contenuta all’art. 17-bis del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020) con cui, intervenendo sull’art. 103 del decreto Cura Italia, il legislatore proroga al 31 dicembre 2020 (rispetto al precedente termine del 1° settembre 2020) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (sfratto) degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Dunque, l’inquilino moroso destinatario del provvedimento ha 4 mesi in più prima che “forzatamente” debba lasciare l’immobile occupato.

L’applicazione della disposizione è automatica, quindi, non c’è necessità di dover eseguire un qualche adempimento.

La procedura di sfratto: come funziona?

La procedura di sfratto si ricorda è disciplinata dagli art. 657 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). Nel dettaglio la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile.

Il giudice, con provvedimento di convalida di sfratto, ordina l’inquilino moroso a lasciare l’immobile fisandone anche il termine entro cui ciò deve avvenire (nella generalità dei casi questo tempo è fissato in 30 giorni). Solo laddove decorso inutilmente questo termine, l’inquilino non lascia l’immobile, sarà possibile richiedere l’azione esecutiva di rilascio forzoso di cui all’art. 608 c.p.c., ai sensi del quale:

“L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”.

Sulla base del contenuto di cui all’art.

17-bis del decreto Rilancio, ora tale disposizione non troverà applicazione fino al 31 dicembre 2020.

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