Esistono prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario, in Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’INPS con il messaggio n. 3033 del 21 luglio 2017, stabilisce i requisiti per accedervi.

Prestazioni familiari per orfani: requisiti

L’Inps è l’Istituzione competente per le prestazioni familiari in Italia, dove non è prevista l’erogazione di prestazioni orfanili. Pertanto, è possibile che si presenti la circostanza in cui una famiglia residente in Italia chieda il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia).

L’Istituto è tenuto a fare da tramite, per consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia. La condizione che determina l’avvio di questo flusso è la domanda di prestazioni, da effettuare con il modello SR174,  che può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione di reversibilità.

Prestazioni familiari per orfani: come presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente alla Struttura Inps di residenza (o di domicilio) oppure per il tramite di un Ente di Patronato; potrà altresì essere presentata con invio tramite il canale PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno AR, allegando sempre copia del documento d’identità in corso di validità. Il modulo dovrà contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento, per consentirne la trasmissione a cura dell’INPS all’Istituzione comunitaria competente.

Prestazioni familiari per orfani: più prestazioni di lavoro in vari Stati

Nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in più di uno Stato membro tra quelli che prevedono tali prestazioni, l’Inps dovrà verificare qual è l’Istituzione competente all’erogazione della prestazione che, in base alla precitata norma, è quella in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza.

 Infatti, l’Istituzione di un solo Stato membro dovrà corrispondere la specifica prestazione orfanile, la quale, non essendo soggetta all’applicazione delle regole di priorità (anticumulo), è compatibile con altri trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione.

Dopo aver ricevuto le informazioni dalle Istituzioni interpellate, la Struttura territoriale Inps che ha in carico la gestione della domanda individuerà l’Istituzione con competenza prioritaria cui invierà la domanda con il formulario previsto. Contemporaneamente, ne darà comunicazione a ciascuna delle Istituzioni coinvolte.

Invece, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in un solo Stato membro, l’Inps dovrà inviare direttamente i formulari all’Istituzione nazionale del medesimo Stato membro.

L’istituzione esterà eroga la prestazione

A seguito del ricevimento del formulario contenente la domanda, l’Istituzione estera potrà erogare le prestazioni orfanili direttamente sul conto del richiedente, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato membro competente.

Fonte: INPS

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