L’Inps proroga i termini di validità del Durc e semplifica il rilascio del documento. Con messaggio numero 1374 del 25 marzo 2020, l’Istituto di previdenza sociale ha recepito le disposizioni di cui al Decreto Cura Italia per emergenza coronavirus.

In particolare, l’Inps chiarisce che i documenti di regolarità contributiva già emessi fra il 31 gennaio e 31 aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno prossimo. Più in generale, il messaggio Inps fa riferimento ai documenti certificati rilasciati in quel periodo, fra cui rientrano appunto anche quelli di regolarità contributiva per le aziende (Durc).

Validità Durc prorogata al 15 giugno

Pertanto – precisa l’Inps – le aziende che sono in possesso di Durc con scadenza entro il 31 aprile 2020 sono da ritenersi in regola fino al 15 giugno 2020, anche in assenza di nuova certificazione rilasciata dall’Inps. La proroga della validità può avere due conseguenze in caso di richiesta del Durc nel periodo temporale indicato:

  • Durc disponibile perché ancora in corso di validità ordinaria (120 giorni): il documento potrà essere acquisito immediatamente dall’interessato o dalle persone richiedenti (senza quindi alcun problema);
  • Durc non più disponibile, in quanto spirato il termine temporale ordinario dei 120 giorni ma che comunque, per via della novella in commento, deve essere considerato valido fino al 15 giugno.

Se il Durc non è disponibile

In questo secondo caso, possono palesarsi tre situazioni critiche diverse per le aziende in questo momento. La prima è quella di regolarità contributiva per cui il contribuente risulta regolare negli adempimenti e non ci sono problemi. La seconda è quella di irregolarità a causa di disallineamenti nei sistemi di pagamento/incasso contributi e conseguente aggiornamento degli archivi: in tal caso l’iter dovrà essere concluso con l’attestazione di regolarità (senza il bisogno di alcuna attività da parte degli operatori). La terza situazione è quella d’irregolarità confermata, dove cioè l’Inps non può rilasciare il Durc.

In tal caso – precisa l’Inps – per rispettare le indicazioni del DL 18/2020, se negli archivi è già presente, per l’azienda controllata, un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile l’Inps non potrà fare altro che confermarne la validità fino al 15 giugno. Viceversa non rilascerà nuova certificazione finché non sarà stata regolarizzata la posizione.

Richiesta del Durc

Se l’azienda deve fare richiesta di nuovo Durc, l’inps, in deroga alle ordinarie norme, valuterà la situazione dell’azienda alla data del 31 agosto 2019. Ciò – spiega l’Inps – per garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano del prolungamento di efficacia del Durc già rilasciato con esito regolare. Poiché le richieste di verifiche di regolarità riguardano i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica, ne deriva che la data di verifica è il 31 agosto 2019 (i Durc scaduti al 31 gennaio 2020 sono quelli richiesti il 4 ottobre 2019, considerato il periodo di validità pari a 120 giorni dalla richiesta). Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019 e hanno presentato richiesta fra il 17 marzo e il 15 aprile 2020, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.