Da oggi è più facile ottenere l’indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll). Coloro che sono iscritti alla gestione separata Inps potranno infatti richiedere l’indennità a causa di cessazione involontaria del rapporto di lavoro pur avendo maturato meno requisiti contributivi. A precisarlo è l’Inps con messaggio numero 3606 pubblicato di recente.

Secondo quanto affermato dall’Inps, dallo scorso 5 settembre 2019 sarà sufficiente aver maturato nel corso dell’anno in cui avviene il licenziamento almeno un mese di contribuzione, contrariamente ai tre previsti in precedenza, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente.

La misura avrà il merito di estendere il beneficio della disoccupazione a una platea di beneficiari più vasta rispetto al passato garantendo così un livello minimo di assistenza economica anche in presenza di pochi versamenti effettuati.

I nuovi requisiti per la Dis-Coll

Il messaggio dell’Inps fa seguito alla modifica apportata con decreto legge numero 101 del 3 settembre 2019. Prima di tale modifica la Dis-Coll, come noto, era subordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria al momento della domanda; b) possesso di almeno tre mesi di contributi nella gestione separata Inps tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione. Con la riforma sarà ora sufficiente possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata. Più nello specifico, dal 5 settembre 2019 i collaboratori potranno ottenere la Dis-Coll se hanno percepito un reddito di almeno 1.323,16 euro tra il 1° gennaio 2018 e l’evento di disoccupazione (al posto dei 3.969,5 euro precedenti) dato che il minimo di reddito per l’accredito di un mese di contribuzione nella gestione separata è pari appunto a poco più di 1.323 euro.

A chi spetta la Dis-Coll

Per il resto non cambia nulla. Le categorie di lavoratori professionali aventi diritto alla Dis-Coll restano invariate. L’indennità spetta quindi ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studioSono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

L’aliquota a carico di predette categorie che hanno diritto alla Dis-Coll sarà maggiorata rispetto agli altri soggetti collaboratori: il 34,23% contro il 33,72% degli altri lavoratori. L’indennità non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori e sindaci;
  • revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Durata e misura della Dis-Coll

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzionepresenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. La fruizione dell’indennità non dà diritto alla contribuzione figurativa. Per quanto riguarda la misura, l’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando è inferiore a 1.195 euro (rivalutato ogni anno). È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, quando il reddito medio mensile è superiore al predetto importo. In ogni caso l’assegno non potrà superare i 1.300 euro mensili.