Nuove indicazioni Inps sono arrivate per le aziende che hanno usufruito dell’esonero contributivo Cig e dei fondi di solidarietà alternativi, approvati a seguito dell’emergenza Covid. Con una apposita circolare, l’Istituto ha specificato – per i datori di lavoro – qual è il periodo da considerare per verificare il diritto a beneficiare dell’agevolazione. I chiarimenti sono arrivati con la circolare n. 1956 del 17 maggio 2021, con la quale sono stati annunciati anche i primi controlli di verifica.

Esonero contributivo Inps alternativo a Cig Covid: i destinatari dei controlli

L’esonero contributivo Inps, approvato con il decreto legge n.

104 del 14 agosto 2020 (il cd. dl Agosto), rientra tra le misure introdotte dal Governo Conte bis per far fronte all’emergenza Covid in Italia. Convertito in legge, il decreto riconosce di fatto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che non hanno richiesto o richiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario), introdotti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge.

Ulteriori indicazioni operative sono state poi fornite dall’Istituto per la fruizione dell’esonero in oggetto.

Come riportato per esempio nella circolare n. 105/2020: possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale disciplinati dal decreto Cura Italia. Rientrano in questa categoria, quindi, chi già ha usufruito di:

  • trattamenti ordinari di integrazione salariale;
  • assegni ordinari;
  • trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, possono accedere alla misura anche le aziende che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, nei periodi successivi al 12 luglio 2020.

A questi datori di lavoro – quindi alle imprese che hanno usufruito dell’esonero contributivo alternativo – è destinato il messaggio Inps 1956/2021, contenente anche le prime indicazioni su tempi e le modalità di avvio dei controlli.

Esonero contributivo Covid, al via i controlli Inps: chi rischia

Come specificato dalla circolare Inps, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.

Dopo un confronto avviato con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha specificato che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero e i trattamenti di integrazione salariale, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che:

abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dalla legge (ovvero 9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) e per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

Imprese e datori di lavoro che non rispetteranno tali limiti e disposizioni, ovviamente, saranno quelli a rischio (e più esposti alle verifiche da parte dell’Istituto).

La corretta fruizione dell’esonero in questione sarà sottoposta quindi a controlli. Per conoscere le modalità con cui le strutture territoriali dovranno effettuarli, tuttavia, l’Inps ha rimandato alla pubblicazione di un messaggio successivo. All’annuncio, pertanto, seguiranno precise disposizioni circa l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli enti di controllo.