Grazie al DL 34/2023, c.d. decreto bollette, la rottamazione-quater si estende anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni. Dunque, anche i Comuni che non si sono rivolti all’Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate riscossione, per il recupero dei propri crediti, potranno decidere di applicare la rottamazione.

Per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali si applicheranno quasi tutte le regole previste per la rottamazione delle cartelle. Si ricorda che la cartella è tipica dell’Agente della riscossione nazionale, la può emettere solo l’Agenzia delle entrate riscossione e presuppone alla base l’iscrizione a ruolo del debito, l’ingiunzione fiscale invece può essere formata sia dal Comune (o da altro ente territoriale) o da un concessionario privato della riscossione incaricato dal Comune stesso.

Detto ciò, la rottamazione delle ingiunzioni fiscali riprende molte delle peculiarità della rottamazione delle cartelle. Anche gli effetti della presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente sono simili.

Vediamo nello specifico quali sono gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione delle ingiunzioni fiscali.

La rottamazione-quater nei Comuni

Entro il 29 luglio 2023, i Comuni e gli altri enti territoriali potranno decidere, con apposito provvedimento, di applicare le norme sulla rottamazione delle cartelle anche alle ingiunzioni fiscali.

I provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti in appositi albi (ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Rottamazione ingiunzioni fiscali dei Comuni. Gli effetti della presentazione dell’istanza

Come accennato in premessa, la rottamazione delle ingiunzioni fiscali riprende quasi tutte le impostazioni della rottamazione delle cartelle.

Tuttavia ai Comuni è riconosciuta ampia autonomia decisionale.

Anche gli effetti legati alla presentazione della domanda di rottamazione da parte del contribuente sono simili.

Nel dettaglio

In particolare, si applica, ove compatibile, il comma 240 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Dunque, l’istanza di adesione:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti;
    dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
  • vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delie società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo;
  • estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Si applica altresì il comma 246, che individua le ipotesi escluse dalla cd. rottamazione.  Così, ad esempio, non possono essere rottamati debiti relativi a: recupero di aiuti di Stato. Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.