Gli infortuni a scuola sono molto frequenti e spesso oggetto di risarcimento danni. Ogni anno in Italia migliaia di studenti subiscono infortuni più o meno gravi durante l’orario scolastico o in itinere, cioè nelle immediate vicinanze della scuola. E le cause sono molteplici, ma spesso riconducibili a responsabilità della scuola.

L’infortunio a scuola resta comunque una delle materie più controverse e discusse poiché non è sempre facile individuare con esattezza il responsabile, vuoi perché gli edifici sono di appartenenza di Comuni e Province che ne hanno cura, vuoi perché il personale scolastico non si cura della sicurezza delle strutture (aule, palestre, cortili, giardini, arredi, ecc.) dove più di frequente avvengono gli incidenti.

Gli infortuni durante l’orario scolastico

Sono tuttavia frequenti i casi di bambini e ragazzi che incorrono in infortuni durante l’orario scolastico. Soprattutto durante l’ora di educazione fisica o nell’intervallo fra una lezione e l’altra quando l’occhio del docente è assente. Si pensi ad esempio alla caduta dalle scale, da una sedia o quando i ragazzi giocano fra di loro magari in maniera un po’ energica. Nei casi di incidenti più lievi basteranno le prime cure del personale scolastico, ma talvolta occorre l’intervento del personale sanitario. In questi casi, quindi, è necessario affrontare la questione della responsabilità e dell’eventuale risarcimento danni a cui i genitori non sono abituati e che gli istituti scolastici tendono, quando possibile, a celare. In linea generale, però, quando l’alunno si fa male a scuola quest’ultima è ritenuta responsabile e deve risarcire i danni patiti. Ma qual è la persona di fatto responsabile di tutto ciò?

La responsabilità del preside

A fare chiarezza sul punto è la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la numero 37766 del 12 settembre 2019 che individua il dirigente scolastico come persona responsabile dei danni e degli infortuni subiti o causati dagli alunni.

Una decisione che attribuisce più che altro la responsabilità al preside per gli incidenti derivanti da carenza di sicurezza degli edifici scolastici. “Anche se il preside non è proprietario dell’immobile e non ha poteri spesa in merito alla manutenzione dell’edificio  – dicono i giudici della Suprema Corte – comunque viene considerato, ex lege, datore di lavoro”. Pertanto sarà responsabile penalmente dell’osservanza delle norme anti infortunistiche e della sicurezza della struttura. Suo compito è quello di segnalare al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e agli enti proprietari gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l’agibilità della scuola.

La responsabilità per mancata custodia

Gli insegnati sono altresì responsabili di eventuali danni patiti dagli alunni durante l’orario scolastico. La legge prevede infatti l’obbligo di custodia e vigilanza sugli alunni durante il tempo in cui sono affidati alla loro cura, quindi dall’ingresso all’uscita da scuola. Compresi i periodi durante i quali non si svolgono le lezioni (intervalli). Tale obbligo scaturisce dall’art. 2048 del codice civile e impone alle scuole di sottoscrivere un’assicurazione presso l’Inail che copra i danni derivanti da infortuni accidentali in ambito scolastico.

Il risarcimento del danno

La prassi vuole che in caso la scuola sia ritenuta responsabile del danno patito da un alunno durante l’orario scolastico venga risarcito. Per ottenere il risarcimento del danno non è normalmente necessario rivolgersi a un legale essendo gli uffici di segreteria scolastica disponibili a fornire tutte le informazioni per seguire l’iter istruttorio. Sarà poi la compagnia assicuratrice con la quale la scuola ha stipulato il contratto, una volta verificati tutti i presupposti e acquisito tutte le documentazioni necessarie, a liquidare il danno patito dall’alunno. Ove le cose non si risolvessero in maniera bonaria, cioè vi fossero dei dubbi sulla responsabilità del danno o la scuola non volesse risarcirlo, sarà necessario rivolgersi a un avvocato per procedere in via giudiziale.

Spesso la competenza è affidata al Giudice di pace poiché i danni subiti superano di rado l’importo corrispondente di 5.000 euro. In questo caso, il giudizio dovrebbe procedere più velocemente e anche con meno resistenza pratica: infatti nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, l’avvocatura di stato (che rappresenterebbe il convenuto Ministero) delega sempre i dirigenti scolastici (privi di sostanziale competenza legale e procedurale) a partecipare alle udienze.