Anche l’indennità di maternità costituisce reddito per la lavoratrice autonoma (titolare di partita IVA). Come tale deve essere riportata in dichiarazione redditi (Modello Redditi Persone Fisiche).

In questo caso, infatti, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito da lavoro autonomo. Pertanto, in dichiarazione redditi è da indicarsi nello stesso quadro in cui sarebbe riportato il reddito sostituito.

Aspetti fiscali

Il trattamento fiscale dell’indennità di maternità rientra, quindi, nella previsione legislativa contenuta a comma 2 art. 6 del TUIR, dove si legge che

i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

L’Indennità di maternità è un provento sostitutivo del reddito da lavoro autonomo per la lavoratrice.

L’indennità di maternità in dichiarazione redditi

Come anticipato, l’indennità di maternità deve essere riportata in dichiarazione redditi nello stesso quadro in cui sarebbe dovuto essere indicato il reddito sostituito.

Dunque, se ad esempio trattasi di lavoratrice in regime forfettario l’importo andrà indicato al quadro LM rigo LM22 colonna 3 (componenti positivi di reddito). Pertanto, assoggettata ad imposta sostitutiva del 15% (o 5%) propria di questo regime.

Se in regime di vantaggio, al rigo LM2 e se in regime ordinario al quadro RE (dedicato ai redditi di lavoro autonomo e esercenti arte e professioni).