Con la sentenza 205 del 2015 la Consulta dichiara incostituzionale la norma secondo cui in caso di adozione nazionale o affido di un bambino di età superiore ai 6 anni, la mamma libera professionista non abbia diritto all’indennità di maternità.   Con questo limiti di età il legislatore ha violato il principio di eguaglianza ponendo una disparità di trattamento per la mamma libera professionista che adotta o riceve in affido un bambino di nazionalità italiana rispetto alla mamma libera professionista che scelga l’adozione internazionale o la mamma dipendente che adotti un bambino di nazionalità sia italiana che straniera.

  Anche se il DLGS numero 80 del 2015, sulla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro che ha svincolato l’erogazione dell’indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino, esso si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015.   La Corte Costituzionale fa notare che “Il fatto che la professionista non sia la madre biologica del minore che entra nella sua famiglia non significa affatto che il bambino abbia bisogno di meno cure rispetto ai coetanei, né il minore può avere meno diritti se capita in una famiglia dove la donna che gli farà da madre è una lavoratrice autonoma invece che dipendente”