L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalla condizioni reddituali della persona.

Ma cosa succede se si è ricoverati? L’indennità viene sospesa? Vediamo insieme come si comporta l’Inps in questi casi.

Indennità di accompagnamento e obblighi periodici

Ogni anno, gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e in caso affermativo se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

In caso di ricovero, è necessario specificare se sia a titolo gratuito o meno, dal momento che questo comporterà la conseguente corresponsione o sospensione dell’indennità.

Invalidi ricoverati in istituti o case di riposo

L’art. 1, Legge 18/1980 esclude dalla concessione dell’indennità agli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto che provvedono al suo sostentamento. Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento.

In questo caso l’indennità sarà solo sospesa potendo essere ripristinata al momento di cessazione del ricovero che ha dato luogo alla sospensione. Infatti, il ricovero in strutture pubbliche a totale carico dello Stato non costituisce un ostacolo al riconoscimento dell’indennità bensì alla sua erogazione per il tempo in cui la persona disabile rimanga ricovera in tali strutture.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni,.

Indennità di accompagnamento: ricovero a pagamento

Il ricovero si considera a pagamento quando l’interessato corrisponde tutta la retta – base, oppure ne versa solo una parte e l’altra parte sia a carico dell’ente pubblico. In questo caso l’indennità di accompagnamento non può essere sospesa.

Ricovero ospedaliero

Con la recente Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, la Suprema Corte di Cassazione intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto”.
Il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.