A seguito di un interpello presentato dalla CNDPADC (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ammesso all’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo 2020, anche i liberi professionisti con doppia cassa (ossia sia iscritti alla cassa previdenziale di appartenenza sia all’INPS). La notizia è stata anticipata dalla stampa specializzata nei giorni scorsi (su tutti Il sole 24 ore).

Ricordiamo che è stato l’art. 44 del decreto Cura Italia che, a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica dal Covid-19, ad istituire in favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria dei relativi ordini professionali la possibilità di richiedere l’indennità di 600 euro.

Bonus 600 euro professionisti: il requisito della doppia cassa

Il decreto successivo del 9 aprile 2020 n. 23 (decreto Liquidità) aveva introdotto come requisito indispensabile per il diritto al predetto contributo, l’assenza della doppia cassa.

Qui, infatti, all’art. 34 si leggeva che l’accesso al bonus in commento per i professionisti doveva essere riservato solo ai “professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.

Quindi, ad esempio, un avvocato iscritto alla Cassa Forense ad anche alla Gestione separata INPS non avrebbe avuto diritto ai menzionati 600 euro. Molti, avendo presentata comunque domanda, quindi, non si sono visti riconosciuto il beneficio.

Tuttavia, successivamente il citato requisito è stato abrogato ad opera dell’art. 78 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020) ma le domande pervenute alla casse sono rimaste in ogni caso bloccate.

Queste ultime, invece, ora potranno essere lavorate poiché il Ministero del lavoro ha precisato che hanno diritto al contributo tutti quelli che, anche se con doppia cassa, hanno presentato domanda e ciò sia per chi lo abbia fatto nonostante fosse in essere il requisito dell’assenza della doppia cassa sia coloro che l’hanno presentata o la presentano dopo.