Incidente stradale, chi tampona ha sempre torto? Chi guida deve avere la sicurezza di poter fermare tempestivamente la propria vettura, in modo da evitare incidenti per tamponamento. Colui che tampona si presume che abbia inosservato la distanza di sicurezza.
Quindi viene a mancare la presunzione di pari responsabilità (concorso di colpa), ad eccezione che chi tampona possa fornire le prove che la collisione è avvenuta per cause non imputabili in tutto o in parte a lui.

Incidente stradale per tamponamento

Si presume che chi tampona abbia inosservato la distanza di sicurezza e quindi abbia causato l’incidente.

Ma non sempre è così, ci sono casi in cui il tamponamento può essere avvenuto per cause non imputabili al conducente. La Corte di Cassazione con una recente sentenza n. 20916 del 17 ottobre 2016 in un caso di incidente stradale per tamponamento, stabilisce il senso di colpa fra i conducenti, in quanto le cause non sono imputabili del tutto a chi ha tamponato.

Incidente stradale: tamponamento, la colpa è di entrambi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20916, pubblicata in data 17.10.2016, ha rigettato il ricorso proposto dal conducente dell’autovettura coinvolta nel tamponamento di un veicolo che lo precedeva.
Il caso è nato da un tamponamento stradale, dove il conducente dell’auto che procedeva verso la propria corsia di marcia, si è visto arrivare un’auto da un’altra parte che gli sbarrava la strada, immettendosi nella corsia di emergenza. L’impatto è stato inevitabile. Il conducente  tamponato chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

Incidente stradale: la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che “il mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un’ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale”.

Inoltre la Corte chiarisce che nella collisione, bisogna valutare la condotta di entrambi i conducenti, ed entrambi hanno l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza nella normale marcia dei veicoli.

Situazioni improvvise ed anomale, e soprattutto non prevedibili devono “comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti”.