Incidente stradale e pedone, una situazione purtroppo molto frequente. L’ articolo n. 2054 comma 1 c.c., stabilisce che “il conducente del veicolo è obbligato al risarcimento del danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”. Ma non è sempre così, il conducente può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Egli dovrà dimostrare che la responsabilità dell’incidente non è imputabile a lui e che abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitarlo.
La Cassazione ha stabilito in una recente sentenza n.

21072 del 19 ottobre 2016, che bisogna esaminare la condotta sia del pedone che quella del conducente dell’autoveicolo.

Incidente stradale e pedone: il caso

Il Tribunale di Bergamo con una sentenza di primo grado rigettava la richiesta di risarcimento di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto un pedone. Dall’esame del sinistro, avvenuto in un area di parcheggio, un pedone appoggiato sull’autovettura in sosta, veniva investito sul piede da un conducente di un autocarro.
Il Giudice riteneva che la responsabilità fosse attribuita esclusivamente al pedone, che, vedendo sopraggiungere l’autocarro, avrebbe potuto spostarsi.
La Corte d’appello di Brescia, confermava la sentenza e dietro ricorso del pedone giungeva dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Incidente stradale e pedone: la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 21072 pubblicata il 19 ottobre 2016, stabilisce che anche se è stata ben acclarata la responsabilità del pedone, questo non esime il giudice dal effettuare i dovuti controlli per accertare anche la condotta di guida del conducente del veicolo che ha investito il pedone.
Quindi accoglie il ricorso per valutare la condotta di guida del camionista per verificare se si può escludere la presunzione di responsabilità in capo allo stesso.

Leggi anche:

Incidente stradale, chi tampona ha sempre torto?