Dopo un incidente stradale, appurati i danni, la prima cosa che ci si chiede è quale assicurazione pagherà per i danni. Ovviamente, dipende da chi ha provocato il sinistro e dalle polizze sottoscritte, ma è bene, in ogni caso, vedere quello che prevede la legge in proposito.

In caso di sinistro stradale si possono prendere in considerazione diverse ipotesi tra le quali va sempre contemplata quella del risarcimento diretto: chi è rimasto vittima di un incidente stradale, in questa ipotesi, viene risarcito dalla propria assicurazione e non da quella di chi ha provocato il sinistro (che risarcirà la prima assicurazione in un secondo tempo).

Quando avviene il risarcimento diretto? Il risarcimento diretto è contemplato nel caso che:

  • ad essere coinvolti nell’incidente siano 2 veicoli a motore
  • con il modulo di constatazione amichevole siano identificate entrambe le auto
  • entrambi i veicoli siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
  • che entrambe le auto siano coperte da Rca obbligatoria con compagnia operante in Italia.

Se nell’incidente sono coinvolti più di 2 veicoli a motore il risarcimento diretto non può avvenire così come non può avvenire se ad essere coinvolta nell’incidente è anche una bicicletta.

Il risarcimento diretto copre i danni al veicolo, alle cose trasportate dal veicolo di proprietà dell’assicurato o del conducente e i danni riportati dal conducente se non responsabile del sinistro. In questo ultimo caso l’assicurazione paga soltanto per danni di entità lieve fino ad un’invalidità permanente del 9%.

Il risarcimento diretto, invece, non copre cose trasportate non di proprietà del conducente o dell’assicurato, cose esterne al veicolo che siano state danneggiate dal sinistro, danni riportati da persone diverse dal conducente. Il terzo trasportato può ottenere risarcimento diretto dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, danni riportati dal conducente da cui derivi un’invalidità superiore al 10%.