I contributi volontari per il riscatto degli anni di laurea versati dal datore di lavoro all’Inps per conto del dipendente, nell’ambito di un accordo che intende agevolare la risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro, sono soggetti a tassazione separata. La stessa tassazione è prevista per il resto dell’indennità di esodo riconosciuta per la cessazione del contratto di lavoro.

 

Può essere così riassunta la risposta, Agenzia delle entrate del 21 ottobre, n°490.

Il riscatto degli anni di laurea: il caso affrontato dall’Agenzia delle entrate

La risposta n°490 parte da apposita istanza di interpello avente ad oggetto “il Trattamento fiscale dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea versati dal datore di lavoro per conto dei dipendenti in esodo”.

 

La Società istante ha intenzione di sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Accordo per la cessazione volontaria ed incentivata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici (incentivi all’esodo). Nell’ambito dell’accordo è prevista l’opportunità per i dipendenti di

destinare una quota dell’incentivo al riscatto di laurea. Sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 5- quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184.

 

Da qui, i lavoratori che decidono di destinare una quota dell’incentivo all’esodo a tale iniziativa, ne faranno esplicita richiesta alla Società. La stessa accantonerà il relativo importo per destinarlo al pagamento dei contributi previdenziali comunicati dall’INPS.

 

La Società istante chiede conferma del corretto trattamento fiscale da applicare ai suddetti pagamenti che saranno effettuati per conto dei dipendenti all’Inps. A copertura del riscatto di laurea.

 

Viene altresì chiesto all’Agenzia delle entrate se il contributo pagato per conto del lavoratore possa essere decotto dal reddito del lavoratore dipendente. Ai sensi dell’art.10 del DPR 917/86, TUIR.

Il parere dell’Agenza delle Entrate

In primis, l’Agenzia delle entrate richiama il principio della c.

d onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente.

 

Difatti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR

costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (principio di onnicomprensività).

Detto ciò, si tratta di capire  la corretta tassazione della quota dell’incentivo all’esodo destinato al riscatto dei contributi di laurea.

 

Si tratta di contributi volontari deducibili dal reddito del lavoratore dipendente, art.51, comma 2 lett.a del TUIR?

 

Prima però è necessario inquadrare fiscalmente gli incentivi all’esodo.

Cosa si intende per incentivo all’esodo?

L’incentivo all’esodo si sostanzia in un’offerta, da parte del datore di lavoro, di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute al dipendente per legge e/o contratto, che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.

 

Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo si qualificano reddito di lavoro dipendente. Esse sono da ricomprendere tra le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti di lavoro dipendente, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir”

Tale indicazione, ribadita nella risposta in commento, è stata fornita nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E.

 

All’incentivo all’esodo si applica la tassazione separata.

 

Da qui secondo l’Agenzia, anche la quota dell’incentivo eventualmente destinata al riscatto degli anni di laurea deve seguire la stessa tassazione separata.

 

Non applicandosila tassazione ordinaria, dal reddito del dipendente non saranno deducibili le quote dell’incentivo all’esodo destinato al riscatto di laurea.

 

Questo perché, tale opzione per il riscatto di laurea è ricompresa nel citato accordo che prevede l’incentivo all’esodo collegato alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Al contrario, ai fini Ires, le somme corrisposte dal datore di lavoro nell’ambito dell’accordo si configurano quale:

  • controprestazione per facilitare il pensionamento del dipendente e
  • rappresentano una componente negativa del reddito di impresa.

 

Difatti, tale componente di spesa è deducibile dal reddito d’impresa.