Sono contenute nell’Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, contenente, ai sensi dell’art. 5 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia),  le linee guida per la concessione di aiuti alle imprese per a produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Il richiamato art. 5, infatti, ha autorizzato il Commissario straordinario ad erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di tali dispositivi per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall’emergenza Coronavirus.

I menzionati prodotti vanno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Il soggetto gestore della misura agevolativa è stato individuato in INVITALIA (per le finalità indicate è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020). Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull’intero territorio nazionale, che realizzano un programma di investimenti, di valore compreso tra 200.000 e 2.000.000 di euro, che sarà agevolato fino al 75% con un prestito senza interessi. Come si apprende dal sito istituzionale di INVITALIA stessa, è, comunque, previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento, che trasforma il mutuo in fondo perduto al 100% se si conclude l’investimento in 15 giorni; al 50% se si conclude in 30 giorni; al 25% se si conclude in 60 giorni. All’ammissione del progetto è previsto inoltre un anticipo immediato del 60% delle agevolazioni, concesse senza garanzie. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma sempre dopo la pubblicazione del Cura Italia (17 marzo 2020). Lo sportello per la presentazione delle istanze di accesso è aperto dal 26 marzo (è previsto un iter di valutazione massimo di 5 giorni). Essendo stanziate un limite di risorse le domande saranno accettate fino a loro esaurimento.

Requisiti di ammissione

Il beneficio è legato al possesso di determinati requisiti in capo alle imprese che fanno domanda.

Queste devono: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato   di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Tali soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul territorio italiano; b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali; c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; d) essere in regime di contabilità ordinaria; e) non  rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) non trovarsi  in  condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.

Escluse dai benefici sono, invece, le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a godere di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. A tale scopo occorre rendere una specifica autocertificazione.

Progetti e spese agevolabili

I programmi di investimento devono essere rivolti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi  medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso una delle seguenti modalità:

  1. l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di tali prodotti;
  2. la riconversione di una unità produttiva già esistente finalizzata alla produzione di detti dispositivi;
  3. prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 2.000.000,00

Inoltre è necessario che i programmi di investimento siano avviati successivamente al 17 marzo 2020 e che siano completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione (per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile).

Riguardo le spese ammissibili si tratta di opere murarie strettamente necessarie alla installazione o  al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo; macchinari, impianti ed attrezzature  varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo; programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e gestionali dell’impresa. Ammissibile anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (materie   prime, sussidiarie, di consumo e merci, eventuali canoni di  locazione dell’immobile adibito alla produzione, costi del personale e delle utenze, ecc.) fino a un  massimo del 20% del totale delle spese riferite alle immobilizzazioni. Si tenga, in ogni caso presente che così come previsto dall’art. 13 dell’ordinanza in esame, le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, in uno dei seguenti casi: a) è verificata l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria; b) in caso di fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie; c) per mancata realizzazione del programma d’investimento nei termini sopra indicati; d) in caso di non mantenimento dei beni per l’uso previsto per una durata pari ad almeno due anni dal completamento dell’investimento; e) per mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso; f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.